Contributi per il settore dell’autotrasporto

Aggiornamento:  con il Decreto direttoriale n. 537 del 20 novembre 2024 sono state definite le date di apertura dello sportello e del periodo entro cui deve essere dimostrata l’esecuzione dell’investimento:

  • presentazione domande dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 del 17 gennaio 2025;
  • rendicontazione dalle ore 10.00 del 17 febbraio 2025 alle ore 16.00 del 19 settembre 2025.

 

 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.215 del 13/9/2024 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 208 del 6 agosto 2024 che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati per il rinnovo del parco veicolare.

La dotazione finanziaria complessiva di 25 milioni di euro è suddivisa nei tre seguenti plafond:

  • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 15 milioni per l’acquisizione di automezzi nuovi diesel (con obbligatoria contestuale rottamazione) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.
  1. Interventi e contributi previsti

A. Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica – art. 5, commi 1 e 2

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica

art. 5, commi 1 e 2 –

 

Alimentazione

 

Massa complessiva

Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato
Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E. Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore
 

 

CNG

da 3,5 t a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
LNG oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

 

IBRIDA

(diesel/elettrico)

da 3,5 a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

 

ELETTRICA

da 3,5 a 7 t. 14.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA

 

 

fino a 3,5 t.

 

 

2.000,00 euro

B. Radiazione per rottamazione

  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E  -art.  5  comma 4 lett. d.1)  e d.2)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E  – art. 5 comma 5, lett. e.1)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E  – art.  5  comma 4 lett. d.3) e d.4)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E  -art. 5 comma 5, lett. e.2) –

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E

-art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di

fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t. 7.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t. 15.000,00 euro
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E

– art. 5 comma 5, lett. e.1) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t. 3.000,00 euro

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E

      art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di

fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t. 14.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t. 30.000,00 euro

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E

-art. 5 comma 5, lett. e.2) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t. 6.000,00 euro

C. Acquisizione di rimorchi, semirimorichi e contenitori per il trasporto intemodale di liquidi pericolosi

  • Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato  – art. 5 comma 7 lett. a), dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi
  • Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere  – art. 5, comma 7 lett. b) e c)
  • Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi   – art. 5 comma 7 lett. d) – Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000 (contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche’ allo standard ADR)

 

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato

– art. 5 comma 7 lett. a) –

Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M.317/2023 Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

 

 

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere

     art. 5, comma 7 lett. b) e c) –

Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t. Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I.*

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t. Contributo massimo spettante
3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I. *

 

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi

– art. 5 comma 7 lett. d) –

Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000,00

Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR. Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

 

* In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

I contributi di cui al decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi: 

  • per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’ art. 5;
  • per le acquisizioni di cui all’art. 5, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita’ del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilita’, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto (13 settembre 2024).

 

  1. Presentazione delle domande

Presentazione domande dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 del 17 gennaio 2025.

 

 

 

  1. Realizzazione degli investimenti

Sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati successivamente al 13 settembre 2024.

Rendicontazione dalle ore 10.00 del 17 febbraio 2025 alle ore 16.00 del 19 settembre 2025.