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Finalità del bando

Supportare le imprese di trasporto merci e della logistica nell’incrementare la loro dotazione digitale e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti, al fine di favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici, e tra queste e le aziende caricatrici, nonché per incentivare l’adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di route planning, anche tramite la formazione del capitale umano dedicato.

L’ammontare delle risorse disponibili è di 157 miloni di euro.

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda le imprese di trasporto merci e della logistica, la cui attività economica principale rientra in specifici codici ATECO:

  • Trasporto ferroviario di merci (ATECO 49.2)
  • Trasporto di merci su strada (ATECO 49.41)
  • Trasporto marittimo e costiero di merci (ATECO 50.2)
  • Trasporto di merci per vie d’acqua interne (ATECO 50.4)
  • Attività di supporto ai trasporti (ATECO 52.2)
  • Servizi di intermediazione nel trasporto merci (ATECO 52.31)
  • Altre attività postali e di corriere (ATECO 53.2)
  • Servizi di intermediazione di attività postali e di corriere (ATECO 53.3)

Spese ammissibili

Sono ammissibili gli interventi volti a migliorare il trasporto ferroviario, per vie d’acqua interne e/o il trasporto multimodale sostenibile, e per la conformità a eCMR ed eFTI. Questi includono:

  • Acquisizione e/o realizzazione di piattaforme digitali e relativi strumenti per lo scambio informativo con i caricatori e/o i clienti finali e/o con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), relativi all’attività di trasporto merci e di logistica, o alla gestione, al monitoraggio e alla tracciabilità dei movimenti di esportazione o transito coerenti con l’eFTI.
  • Acquisizione e/o realizzazione di sistemi digitali e relativi strumenti per l’ottimizzazione dei carichi, anche attraverso l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale per l’interoperabilità e/o di sistemi di pianificazione dinamica dei percorsi.
  • Acquisizione e/o realizzazione di piattaforme digitali e relativi strumenti per la dematerializzazione documentale (eCMR) dell’attività di trasporto merci e per assicurare la coerenza con l’eFTI nazionale.

Sono ammissibili anche i costi relativi a moduli e-learning direttamente connessi e funzionali alla realizzazione di un investimento finanziato nelle categorie precedenti.

Tutti gli interventi devono essere conclusi entro il 30 aprile 2026.

Contributo ottenibile

I contributi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili (IVA esclusa) se è richiesto il regime de minimis. In alternativa coprono fino al 40% dei costi ammissibili (IVA esclusa).

Concessione dei contributi e tempistiche di presentazione delle domande

La valutazione delle domande avviene in base all’ordine cronologico di presentazione.

Bando aperto da settembre 2025

 

Modulo Contatti

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Aggiornamento:  con il Decreto direttoriale n. 537 del 20 novembre 2024 sono state definite le date di apertura dello sportello e del periodo entro cui deve essere dimostrata l’esecuzione dell’investimento:

  • presentazione domande dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 del 17 gennaio 2025;
  • rendicontazione dalle ore 10.00 del 17 febbraio 2025 alle ore 16.00 del 19 settembre 2025.

 

 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.215 del 13/9/2024 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 208 del 6 agosto 2024 che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati per il rinnovo del parco veicolare.

La dotazione finanziaria complessiva di 25 milioni di euro è suddivisa nei tre seguenti plafond:

  • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 15 milioni per l’acquisizione di automezzi nuovi diesel (con obbligatoria contestuale rottamazione) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.
  1. Interventi e contributi previsti

A. Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica – art. 5, commi 1 e 2

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica

art. 5, commi 1 e 2 –

 

Alimentazione

 

Massa complessiva

Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato
Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E. Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore
 

 

CNG

da 3,5 t a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
LNG oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

 

IBRIDA

(diesel/elettrico)

da 3,5 a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

 

ELETTRICA

da 3,5 a 7 t. 14.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro
oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro
 

DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA

 

 

fino a 3,5 t.

 

 

2.000,00 euro

B. Radiazione per rottamazione

  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E  -art.  5  comma 4 lett. d.1)  e d.2)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E  – art. 5 comma 5, lett. e.1)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E  – art.  5  comma 4 lett. d.3) e d.4)
  • Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E  -art. 5 comma 5, lett. e.2) –

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E

-art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di

fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t. 7.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t. 15.000,00 euro
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E

– art. 5 comma 5, lett. e.1) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t. 3.000,00 euro

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E

      art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di

fabbrica

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t. 14.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t. 30.000,00 euro

 

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E

-art. 5 comma 5, lett. e.2) –

 

Tipo veicolo

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t. 6.000,00 euro

C. Acquisizione di rimorchi, semirimorichi e contenitori per il trasporto intemodale di liquidi pericolosi

  • Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato  – art. 5 comma 7 lett. a), dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi
  • Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere  – art. 5, comma 7 lett. b) e c)
  • Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi   – art. 5 comma 7 lett. d) – Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000 (contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche’ allo standard ADR)

 

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato

– art. 5 comma 7 lett. a) –

Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M.317/2023 Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

 

 

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere

     art. 5, comma 7 lett. b) e c) –

Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t. Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I.*

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t. Contributo massimo spettante
3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I. *

 

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi

– art. 5 comma 7 lett. d) –

Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000,00

Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR. Contributo massimo spettante
Senza rottamazione:

 

3.000,00 euro

5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

 

5.000,00 euro

7.000,00 euro se P.M.I.

 

* In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

I contributi di cui al decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi: 

  • per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’ art. 5;
  • per le acquisizioni di cui all’art. 5, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita’ del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilita’, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto (13 settembre 2024).

 

  1. Presentazione delle domande

Presentazione domande dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 del 17 gennaio 2025.

 

 

 

  1. Realizzazione degli investimenti

Sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati successivamente al 13 settembre 2024.

Rendicontazione dalle ore 10.00 del 17 febbraio 2025 alle ore 16.00 del 19 settembre 2025.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.14 del 18/01/2024 il decreto che destina 25 milioni alle imprese  che esercitano attivita’ di autotrasporto di merci per conto di terzi per investimenti maggiormente eco sostenibili, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli piu’ obsoleti.

Interventi e contributi previsti

  • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di MCPC pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche’ per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di MCPC pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, nonche’ Euro 6 E  con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
  • acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi previsti, nonché le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale

 

Veicoli ad alimentazione alternativa

MCPC alimentazione nuovo veicolo Contributo per nuovo veicolo
da 3,5 t a 7 t metano CGN – ibrida (diesel elettrico) 4.000
> 7 t elettrica 14.000
 da 7 t a 16 t ibrida (diesel elettrico) – metano CNG LNG 9.000
> 16 t  ibrida (diesel elettrico) – metano CNG LNG 24.000
 retrofit elettrico fino 3,5 t elettrica  2.000

In caso di rottamazione, per ogni veicolo rottamato di classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6 E è prevista una maggiorazione di 1.000 euro.

Prevista maggiorazione del 10% del contributo per PMI.

Veicoli Euro VI step E e Euro 6 E

Tipologia MCPC Normativa anti inquinamento Contributo per nuovo veicolo
acquisto mezzi > 7 t e rottamazione > 7 t da 7 t a 16 t Euro VI Step E 7.000*
> 16 t Euro VI Step E 15.000*
acquisto mezzi da 3,5 t a 7 t e rottamazione mezzi da 3,5 t a 7 t da 3,5 t a 7 t Euro VI step E – Euro 6 E 3.000
Per ogni veicolo rottamato di classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6 E è prevista maggiorazione di 1.000 euro.

* Prevista maggiorazione del 10% del contributo per PMI.

Rimorchi, semirimorchi trasporto combinato o ATP

Tipologia investimento Tipologia impresa Contributo per nuovo veicolo
a) rimorchi/semir. per trasp. combinato

b) rimorchi/semir. /equipaggiamento per veicoli >7t ATP

c) sostituzione unità frigo/cal. nei rimorchi/semir./autoveicoli >7t ATP

piccole 20% con max 5.000 euro
medie 10% con max 5.000 euro
grandi 3.000 euro

Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

Prevista maggiorazione del 10% del contributo per PMI.


Per tutte le tipologie di investimento è prevista una maggiorazione del 10% del contributo per le imprese aderenti ad una rete di imprese.

I veicoli da rottamare devono essere detenuti dall’impresa da almeno un anno dall’entrata in vigore del decreto ( dal 18/01/2023).

Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 19/01/2024.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 4 marzo 2024. Le risorse disponibili sono accantonate in base all’ordine di presentazione delle domande, per cui è necessario presentare domanda all’apertura dello sportello.

Realizzazione degli investimenti

La documentazione atta a dimostrare la realizzazione dell’investimento dovrà essere poi trasmessa dalle ore 10:00 del 8 aprile 2024 ed entro le ore 16:00 del 31 ottobre 2024.